| Lo Statuto |
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| mercoledì 09 gennaio 2008 | |
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STATUTO della "Associazione Nazionale Giovani Agronomi e Forestali“ promossa e riconosciuta dalla Confederazione Italiana Agricoltori, Associazione Regionale della Lombardia
Art. 1 - Costituzione
Art. 2 - Scopi 1. Gli obiettivi principali dell'Associazione sono: - portare un significativo contributo da parte dei giovani della Confederazione italiana agricoltori al processo di unificazione europea attraverso la difesa della pace, dell'occupazione nelle campagne e lo sviluppo economico e sociale; - difendere e promuovere la professionalità dei giovani imprenditori agricoli per il miglioramento della qualità della vita nelle campagne, anche attraverso nuove forme di gestione anche societarie in agricoltura; - organizzare ed utilizzare strumenti di informazione e di formazione per i giovani agricoltori anche attraverso scambi culturali e di esperienza con altri giovani dei vari paesi dell'Unione Europea e di altre realtà internazionali (gruppi di studio e aggiornamento); - operare per la salvaguardia e la difesa dell'ambiente soprattutto agricolo e rurale attraverso un'azione di sensibilizzazione ed intervento sul territorio; - promuovere e organizzare servizi di assistenza tecnica, contabile, legale e agronomica per i propri associati, svolgere corsi di formazione professionale, seminari o promuoverne e coordinarne l'istituzione e lo svolgimento, utilizzando a tal fine, ove possibile, gli istituti promossi in tali settori dalla Confederazione italiana agricoltori; - organizzare e gestire servizi di sostituzione (art. 9 Legge 441/1998) a favore dei propri associati; - promuovere e gestire progetti regionali, nazionali e comunitari utili per la creazione, diffusione e valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura; 2 - assumere ogni altra iniziativa e svolgere qualunque attività diretta alla realizzazione dei compiti suddetti o collegata e/o complementare ad essi, nonché‚ iniziative e attività ritenute utili o opportune e comunque dirette alla realizzazione dei propri scopi istituzionali.
2. L'Associazione persegue i propri fini sia direttamente, sia in collaborazione con altre organizzazioni, associazioni ed enti, anche aderendo o partecipando ad essi e può compiere tutte quelle operazioni di natura economica e finanziaria necessarie, utili o opportune per l'attuazione delle proprie finalità, istituendo, ove sia richiesto, separate gestioni e contabilità per i diversi serviz i e/o per le diverse attività che si propone di svolgere. L'Associazione "AGIA Lombardia" non persegue fini di lucro.
Art. 3 - Soci 1. Possono far parte dell'Associazione: a) i giovani che a qualsiasi titolo conducono, soli od associati, imprese agricole, o partecipano alla conduzione, in forma singola od associata, di imprese agricole; b) i giovani che vivono e operano nell'ambiente rurale. 2. Possono essere iscritti all'Associazione "ANGAF” i giovani che non abbiano superato il quarantesimo anno di età. 3. Possono inoltre aderire all'Associazione: a) i giovani studenti degli istituti tecnici, professionali agrari e i giovani studenti universitari di scienze agrarie e forestali, di veterinaria, di scienze delle produzioni animali; b) gli organismi e le Associazioni giovanili che abbiano scopi affini ed armonici con quelli della "AGIA Lombardia", svolgano attività e si propongano fini rivolti alla tutela ed alla difesa dell'agricoltura, della produzione agricola, del miglioramento della qualità della vita nelle campagne e alla realizzazione dell'unificazione europea. 4. Possono, altresì, essere soci, in una quota non superiore al 5% degli aderenti, persone che, pur non avendo le caratteristiche di cui ai precedenti commi 1 e 3, punti a - b, abbiano superato il 40° anno di età, siano portatori di esperienze significative, per un valido contributo al raggiungimento degli scopi sociali. 5. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo di tempo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. 6. Gli associati sono tenuti a versare annualmente la quota associativa, che non è rivalutabile ed è intrasmissibile, né restituibile in caso di decesso o di perdita della qualità di socio. 7. I soci cessano di appartenere all’Associazione: - per dimissioni volontarie; - per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate; - per mancato versamento del contributo per l’esercizio sociale; - per decesso; - per comportamento contrastante in modo grave con gli scopi statutari; - per persistente grave violazione degli obblighi statutari. 3 Il socio che per qualsiasi legittimo motivo cessi di far parte dell’Associazione perde ogni diritto sul patrimonio sociale. 8. L’esclusione del socio per una o più delle ragioni indicate al punto precedente spetta alla Direzione Regionale. Avverso la delibera della Direzione Regionale è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se istituito, o, in assenza, all’Assemblea Generale Regionale, entro il termine di tre mesi dalla delibera stessa. L’organo competente deve deliberare in merito al ricorso del socio nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.
Art. 4 – Articolazione territoriale 1. L'Associazione "ANGAF" si può articolare a livello di territorio, in strutture comunali, di zona, comprensoriali, provinciali aderenti all’ ANGAF. 2. Le Associazioni territoriali operano in stretto legame con le corrispondenti organizzazioni della Confederazione Italiana Agricoltori, Associazioni Regionali. 3. Per ciascuna articolazione territoriale la Direzione Regionale provvede a nominare, su proposta degli associati della articolazione stessa, uno o più coordinatori che provvedono a svolgere gli incarichi ad essi assegnati per la durata di quattro anni.
Art. 5 – Organi dell’associazione 1. Sono organi dell'Associazione: - l'Assemblea Generale regionale; - la Direzione regionale; - il Presidente; - il Segretario Generale. 2. Possono essere inoltre costituiti i seguenti collegi di controllo e garanzia: - il Collegio dei Sindaci; - il Collegio dei Garanti. 3. Non è ammesso il voto per rappresentanza. 4. Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti presenti, salvo che il presente statuto non preveda espressamente maggioranze diverse.
Art. 6 – Elezioni degli organi Tutti gli organi dirigenti dell'Associazione sono elettivi, durano in carica quattro anni. All'elezione si procede di norma con voto palese. Ove un quinto dei presenti aventi diritto al voto lo richieda, si procede con voto segreto.
Art. 7 – Assemblea dei soci 4 1. L'Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione e le sue delibere, prese in conformità del presente statuto e degli eventuali regolamenti interni, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti. 2. L’Assemblea, fissa la linea politica associativa in armonia con gli obiettivi politici ed ideali della Confederazione Italiana Agricoltori. 3. L’Assemblea è convocata dalla Direzione ed è di regola presieduta dal Presidente dell’Associazione. 4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due terzi dei componenti della Direzione regionale o di un decimo dei soci: in questo caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. 5. L’avviso di convocazione è reso pubblico mediante l’affissione nella sede sociale o altro mezzo ritenuto idoneo dalla Direzione. L’avviso deve obbligatoriamente contenere gli argomenti posti all’ordine del giorno, la data e il luogo della convocazione. 6. L’Assemblea viene convocata per l’approvazione della relazione di attività e del bilancio consuntivo dell’anno precedente entro il 30 giugno di ciascun anno. 7. Altri compiti dell’Assemblea sono: - eleggere la Direzione regionale; - eleggere i componenti del Collegio dei Sindaci (ove istituito); - eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (ove istituito); - determina gli eventuali compensi e rimborsi per i componenti della Direzione Regionale e del Collegio dei Sindaci; - approva le proposte di regolamenti interni sottoposti dalla Direzione Regionale; - approva gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dalla Direzione Regionale; - ratifica i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dalla Direzione Regionale per motivi di urgenza. 8. In prima convocazione l’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei soci presenti. 9. L’Assemblea Straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell’Associazione. 10. L’Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno 3/4 dei soci e delibera con la maggioranza più uno dei soci presenti.
Art. 8 – La Direzione 5 1. La Direzione è composta da un numero di membri, fissato di volta in volta dall'Assemblea Generale regionale, non superiore a trenta. Resta in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadano qualora siano assenti ingiustif icati per tre volte consecutive. 2. La Direzione elabora la linea politica dell'Associazione e ne dirige l'attività tra un'Assemblea Generale regionale e l'altra, adotta le iniziative per rendere operanti le decisioni assembleari ed è convocata, di massima, ogni tre mesi e ogni volta si ritenga necessario o su richiesta scritta e motivata di un terzo dei suoi componenti. 3. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o posta elettronica da spedire o inviare almeno tre giorni prima, o, in caso di urgenza, con telegramma da spedire almeno il giorno prima di quello fissato per l’adunanza a ciascun membro ed ai sindaci effettivi, ove nominati. Le riunioni sono comunque valide, anche se non convocate nei modi e termini di cui sopra, quando siano presenti tutti i membri della Direzione e tutti i Sindaci effettivi, ove nominati. 4. Le riunioni della Direzione Regionale sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Le delibere della Direzione Regionale sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. 5. Elegge il Presidente ed il Vice-Presidente, designa il Segretario regionale su proposta della Confederazione Italiana Agricoltori, Associazione Regionale della Lombardia, e se opportuno può nominare una Giunta esecutiva. 6. Convoca l'Assemblea Generale regionale e ne fissa l'ordine del giorno. 7. La Direzione regionale ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. 8. Esamina ed approva bilancio consuntivo e lo sottopone alla ratifica dell'Assemblea Generale regionale. 9. Accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci. 10. Delibera in merito all’esclusione dei soci. 11. Ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza della Direzione Regionale, adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza; 12. Fissa annualmente la quota associativa dei soci ordinari e del socio promotore. 13. La Direzione regionale può invitare alle sue riunioni, secondo le esigenze che sorgono dagli argomenti in discussione, esperti esterni. 14. Istituisce sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione Lombardia, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 del presente Statuto.
Art. 9 – Il Presidente 1. Il Presidente è eletto dalla Direzione tra i suoi componenti a maggioranza dei voti. Ha la rappresentanza politica, legale e processuale e la firma sociale verso terzi per gli affari di competenza dell'Associazione. 6 2. Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa. 3. Convoca, d'intesa con il Segretario regionale, e presiede le riunioni della Direzione. 4. Il Presidente può delegare la firma a uno o più membri della Direzione regionale, congiuntamente o disgiuntamente, fino a revoca, per atti determinati o per serie di atti. 5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente che convoca la Direzione Regionale per l’approvazione della relativa delibera. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i Pubblici Uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova nell’assenza per impedimento del Presidente.
Art. 10 – Il Segretario Regionale 1. Il Segretario regionale assicura l'esecuzione dei programmi e delle linee direttive tracciate dalla Direzione regionale; dirige tutte le attività dell'Associazione necessarie per la realizzazione degli scopi sociali, coordina l'amministrazione dell'Associazione sia ordinaria che straordinaria; ha poteri di firma relativamente all'attività di ordinaria e straordinaria amministrazione su delega della Direzione Regionale. 2. Provvede al coordinamento delle strutture periferiche, stimolando particolarmente le iniziative dirette a sviluppare e consolidare la rete organizzativa di base, la partecipazione degli associati all'attività politico-organizzativa. 3. E' responsabile della struttura organizzativa dell'Associazione. 4. Partecipa alle adunanze della Direzione regionale con potere di voto consultivo. 5. L'incarico cessa contestualmente alla scadenza della Direzione Regionale che ha provveduto alla nomina. L’incarico è rinnovabile.
Art. 11 – Il Collegio dei Sindaci 1. Il Collegio dei Sindaci, ove istituito, è composto di tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. I componenti sono nominati dall'Assemblea. 2. Il Collegio dei Sindaci ha i seguenti compiti: - controllare la contabilità e la cassa dell'Associazione;
Art. 12 – Il Collegio dei Garanti 1. L’Assemblea Generale Regionale può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti tra i non soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del quadriennio devono essere convalidate dalla prima assemblea successiva alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. 2. Il Collegio: 7 · Ha il compito di esaminare le controversie tra i soci, tra questi e l’Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi; · Giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.
Art. 13 – Patrimonio ed Entrate 1. Il Patrimonio dell’Associazione è costituito: · da beni mobili ed immobili che diverranno di sua proprietà; · eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio; · da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio. 2. Le entrate dell’Associazione sono costituite da: · contributi dei soci per le spese relative alle finalità istituzionali dell’Associazione; · contributi di privati; · contributi dello Stato, delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni e di altri Enti ed Istituzioni Pubbliche; · contributi di organismi internazionali; · donazioni e lasciti testamentari non vincolati all’incremento del patrimonio; · rimborsi derivanti da convenzioni; · rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo; · introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività; · ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio. Art. 14 – Bilancio L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 giugno di ciascun anno la Direzione Regionale sottoporrà all'Assemblea Generale Regionale il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Art. 15 – Modifiche allo Statuto La modifica del presente Statuto può essere deliberata esclusivamente dall' Assemblee Generali Regionali con le modalità indicate all’art. 7, su iniziativa della Direzione Regionale o su richiesta di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto. Art. 16- Scioglimento dell’Associazione 8 Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei 3/4 dei soci iscritti all'Associazione aventi diritto di voto, presenti all’Assemblea Generale Regionale straordinaria. Con la medesima delibera i soci devono procedere alla nomina del/i liquidatore/i ed i relativi poteri e compensi. I liquidatori hanno anche l' obbligo di devolvere il patrimonio netto residuo ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Art. 17 – Norme di rinvio Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia. Lecce, 9 Maggio 2007 |
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| Ultimo aggiornamento ( mercoledì 09 gennaio 2008 ) |